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VIII/2

- Artigianato
Decreto Legislativo 31-03-1998,n. 114, art. 12: «Le funzioni amministrative relative alla materia “artigianato” … comprendono anche tutte le funzioni amministrative relative alla erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, comunque denominati, alle imprese artigiane, con particolare riguardo alle imprese artistiche»; il Decreto Legislativo 31-03-1998, n. 112 attribuisce ai comuni: 1) l'istruzione e la certificazione ai fini dell' iscrizione nell'albo delle imprese artigiane; 2) l'apprestamento funzionale di aree attrezzate per gli insediamenti di imprese artigiane. Legge 08-08-1985, n. 443 Legge-quadro per l'artigianato. Si è preferito, in analogia con quanto fatto per la classe “Industria”, non suddividere la classe in specifiche sottoclassi dedicate alle categorie artigiane interessate da normativa speciale: 1. barbieri, parrucchieri ed estetiste (regolamentata in precedenza dalla Legge 14-02-1963, n. 161 Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini, fa riferimento ora alla Legge 23-12-1970, n. 1142 Modifiche alla legge 14-02-1963, n. 161, concernente la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini e alla Legge 04-01-1990, n. 1 Disciplina dell'attività di estetista); 2. attività di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea (tassisti, autonoleggiatori e simili): Legge 15-01-1992, n. 21 Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.