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VI/7

- Viabilità

Decreto legislativo 31-03-1998, n. 112, art. 99.

Resta inteso che la costruzione delle strade va ricondotta alla classe Opere pubbliche (Titolo VI classe 5); mentre a questa classe si riconducono la formulazione del Piano Urbano del Traffico, le pratiche relative alla mobilità (Piano Urbano della Mobilità) e quindi anche il coordinamento del trasporto privato e di quello pubblico (evidentemente il disegno strategico generale, mentre l'amministrazione quotidiana va nella classe 8).

Si classificano qui anche le autorizzazioni in deroga (ad esempio, accesso all'area pedonale, etc.).