VI/7

- Viabilità

Decreto legislativo 31-03-1998, n. 112, art. 99.

Resta inteso che la costruzione delle strade va ricondotta alla classe Opere pubbliche (Titolo VI classe 5); mentre a questa classe si riconducono la formulazione del Piano Urbano del Traffico, le pratiche relative alla mobilità (Piano Urbano della Mobilità) e quindi anche il coordinamento del trasporto privato e di quello pubblico (evidentemente il disegno strategico generale, mentre l'amministrazione quotidiana va nella classe 8).

Si classificano qui anche le autorizzazioni in deroga (ad esempio, accesso all'area pedonale, etc.).

Back to top